In altre parole, il danno deriva dall'impossibilità di svolgere una particolare attività lucrativa che avrebbe comportato un certo utile per la parte danneggiata. Concludendo, si è ritenuto che chi si avvale di un progetto architettonico di proprietà altrui deve un risarcimento del danno pari almeno all'onorario che l'architetto leso nel suo diritto d'autore avrebbe potuto chiedere per il lavoro da lui svolto (Rep 1997, n. 38). Comunque chi chiede un risarcimento danni, in conformità con l'art. 41 CO deve provarne i presupposti sostanziali, mentre per il calcolo del pregiudizio, in assenza di dati certi, il giudice potrà far capo all'art. 42 cpv.