Al proposito questa Camera ha già avuto modo di decidere che per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata la diminuzione patrimoniale subita dal leso in conseguenza dell'agire del danneggiante e che, chiedendo il risarcimento del guadagno non conseguito, l'attore chiede il risarcimento del cosiddetto lucrum cessans il cui computo implica un'indagine retrospettiva riferita a un'ipotesi non realizzata a causa dell'evento dannoso. In altre parole, il danno deriva dall'impossibilità di svolgere una particolare attività lucrativa che avrebbe comportato un certo utile per la parte danneggiata.