La posta principale del credito vantato dall'attore si fonda anzitutto sull'art. 62 cpv. 2 LDA, concernendo il risarcimento dei danni che egli identifica, oltre alle spese legali di patrocinio nella causa penale, nell'onorario cui avrebbe avuto diritto per la progettazione della casa del convenuto, dal momento che il diritto esclusivo dell'autore alla riproduzione dell'opera comporta il diritto di realizzarla.