infatti, al di là della condanna penale inflitta al convenuto e prescindendo dal fatto che la fattispecie su cui si è fondato il Procuratore pubblico generale è quella, estremamente concisa, esposta nel decreto d'accusa 13 dicembre 1993, non può essere contestato quanto segue: che il presente processo civile ha comportato l'accertamento autonomo degli stessi fatti considerati dall'autorità penale, che comunque tutto l'incarto penale è stato richiamato ai fini di questo giudizio e che quegli atti istruttori -se del caso- sono stati contestati dal convenuto anche in questa sede.