, ibidem, m. 1). Il dibattito sorto in causa sulla validità e sui limiti della norma menzionata nella presente vertenza non rappresenta tuttavia un problema reale: infatti, al di là della condanna penale inflitta al convenuto e prescindendo dal fatto che la fattispecie su cui si è fondato il Procuratore pubblico generale è quella, estremamente concisa, esposta nel decreto d'accusa 13 dicembre 1993, non può essere contestato quanto segue: