Secondo l'art. 112 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale. Ciò significa che -dati i presupposti menzionati- un determinato complesso fattuale, già accertato dal giudice penale, non ha più ragione di essere provato nella sede civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 112 CPC, m. 6) dove il giudice deve valutare in modo autonomo la stessa fattispecie dal profilo del diritto sostanziale civile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1).