Unica limitazione a questa facoltà è quella che l'eventuale vittoria di una vertenza deve andare a beneficio congiuntamente di tutti i coautori, e ciò in particolare quando i coautori dell'attore avessero rinunciato esplicitamente a procedere in giustizia: infatti, anche in questo caso, il procedente non può che far valere una pretesa comune dal momento che titolari del diritto sostanziale sono tutti i coautori (von Büren, op. cit., ibidem). In concreto, entrambe le parti avevano interpellato __________, unico erede del defunto arch. __________, il quale era stato informato dell'esistenza della vertenza ed era pure stato invitato a parteciparvi.