1 LDA prevede il diritto d'autore comune di più persone, purché abbiano concorso in qualità di autori alla creazione dell'opera, ossia nell'ambito di una collaborazione creativa: essa non è data se uno dei collaboratori si è limitato a eseguire le istruzioni dell'altro (Barrelet/ Egloff, Le nouveau droit d'auteur, ed. 2, art. 7 LDA, n. 1 e n. 4; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, ed. 3, N. 111) o se uno di loro non ha partecipato concretamente alla determinazione definitiva dell'opera o alla sua realizzazione (Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. 1, ed. 2, pag. 565).