{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1994-9_2003-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59284&nX40_KEY=4927984&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e92a88bed12cd72629deb0e60973ab2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:13:03", "Checksum": "fd2fbd0947b609489552b837c6128430", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nInoltre, entrambe le parti, implicitamente -così com'è possibile (Egli, Das Architektenhonorar, in Das Architektenrecht cit., pag 303, N. 912)- fanno riferimento alle norme SIA 102 (edizione 1984), ossia al Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli architetti, ritenendole idonee per la valutazione del danno (e peraltro adottate anche dal perito giudiziario: perizia, pag. 3 e 4) nella forma del calcolo in percentuale del costo dell'opera (art. 8 del Regolamento). In concreto, mentre l'attore si allinea sull'impostazione del perito che considera il 100% delle prestazioni di cui all'art. 3.6, il convenuto propone che alla controparte siano riconosciute prestazioni limitate alla fase del progetto di massima, pari al 9% (art. 4.1), e al progetto definitivo (art. 4.2.1) per una prestazione pari alla metà del 12.5%, percentuale prevista dall'art. 4.1 del Regolamento (cfr. art. 3.6): complessivamente ammette così il 15.25% delle prestazioni professionali contemplate dall'art. 3.6. Al proposito è senz'altro vero -e l'ha dimostrato nell'ambito della realizzazione della propria casa- che il convenuto sarebbe stato in grado, già a dipendenza della sua preparazione accademica come ingegnere civile, di eseguire in proprio molte prestazioni fra quelle elencate nella norma in esame; tesi impostata a riconoscere alla controparte soltanto ciò che attiene in modo esclusivo alle prestazioni progettistiche dell'architetto, approssimativamente corrispondenti a ciò che il convenuto ha utilizzato per sé, riprendendolo dall'opera dell'attore. Inoltre, tenuto conto che si tratta di risarcire un danno reale (Dessemontet, Le droit d'auteur, n. 793), se da un lato, nell'ambito di un ipotetico contratto, è difficile immaginare che l'architetto \"venda\" al committente i soli piani perché li metta in cantiere, è altrettanto verosimile che in concreto il convenuto non avrebbe rinunciato a collaborare ai lavori di edificazione della propria abitazione, ciò che -anche nell'ambito del Regolamento SIA- permette una ripartizione, rispettivamente una riduzione dell'onorario (art. 7.16.2 cpv. 2 e art. 7.16.5). Inoltre, non va disatteso che, proprio in relazione al computo del danno susseguente alla lesione di diritti d'autore, non è escluso che -a determinate condizioni- si consideri corrispondere al pregiudizio del leso il beneficio tratto dall'usurpatore dalla sua attività illecita (Troller, op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1044); ciò che, nel caso concreto, corrisponderebbe ai costi di progettazione risparmiati dall'ing. __________ facendo capo ai piani della casa __________, ovvero prescindendo da ogni altra possibile prestazione da parte di un architetto. Situazione che non si scosterebbe di molto da quella successiva a un'ipotetica rescissione del contratto d'architetto da parte del committente dopo la fase della progettazione. Infatti, data la natura mista del contratto d'architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Das Architektenrecht cit., N. 28 e segg.), è sostenibile che -ultimata la parte di attività che ricade per sua natura nell'ambito del contratto d'appalto (Gauch, op. cit., N. 31)- l'eventuale rescissione da parte del committente venga giudicata in base alle norme sul mandato, dal momento che essa ha effetti solo per il futuro, ossia ex nunc (Tercier, L'extinction prématurée du contrat, in Das Architektenrecht cit., N. 1220). Orbene, a dipendenza del diritto assoluto garantito al mandante dall'art. 404 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la possibilità dell'architetto di esigere il pagamento pieno delle prestazioni compiute e, per il resto, di postulare il risarcimento del particolare pregiudizio derivatogli dall'intempestiva revoca del mandato, alla sola condizione che l'architetto non abbia violato i propri obblighi contrattuali (DTF 104 II 320 e rif. ivi; II CCA 18 aprile 1997 in re G. e F. / M. e M.). In questo contesto, anche nel caso concreto, potrebbe trovare applicazione, in assenza di altri elementi di giudizio, la clausola 1.14.3 della norma SIA 102 in base alla quale, per un simile caso di revoca, l'architetto è autorizzato a esigere, oltre all'onorario dovutogli per il lavoro svolto, un supplemento pari al 10% dell'onorario per le prestazioni contrattuali revocate.\nNel caso in esame, ciò significa che -ammessa (in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la deduzione di un terzo del computo totale che il convenuto ritiene corrispondere alle prestazioni d'architetto concernenti l'interno della casa- vi sono sufficienti motivi per ridurre ulteriormente il danno preteso dall'attore. Infatti, condiviso dal convenuto il tasso percentuale di base (fattore \"p\" nella formula di computo dell'art. 8.1 del Regolamento) adottato dal perito, ossia 13.30 (perizia, pag. 3), appare corretto ridurre (sempre in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la frazione percentuale della prestazione totale (fattore \"q\" nella stessa formula) al 26.5%, corrispondente alla fase del progetto di massima e ai punti 1, 2 e 4 della fase del progetto definitivo (art. 3.6 del Regolamento, pag. 5). Ciò comporta un onorario di base di fr. 21'990.- che, sommato al 10% delle prestazioni residue (73.5% della prestazione totale), dà un importo complessivo del danno (arrotondato) di fr. 28'000.- Non v'è invece motivo per applicare l'art. 7.7 del Regolamento SIA (Ripetizione di edifici), dal momento che non è immaginabile -malgrado l'amore del convenuto per la casa __________ - che lo studio __________ gli proponesse un'opera identica."}