{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1994-9_2003-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59284&nX40_KEY=4927984&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e92a88bed12cd72629deb0e60973ab2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:13:03", "Checksum": "fd2fbd0947b609489552b837c6128430", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n12. La posta principale del credito vantato dall'attore si fonda anzitutto sull'art. 62 cpv. 2 LDA, concernendo il risarcimento dei danni che egli identifica, oltre alle spese legali di patrocinio nella causa penale, nell'onorario cui avrebbe avuto diritto per la progettazione della casa del convenuto, dal momento che il diritto esclusivo dell'autore alla riproduzione dell'opera comporta il diritto di realizzarla. Opponendosi al computo dell'attore, il convenuto chiede che si tenga conto, per il calcolo dell'onorario d'architetto, della liquidazione per la costruzione della sua abitazione, del fatto che la perizia esclude dall'illecito la progettazione dell'interno, che parte delle attività successive alla progettazione sarebbero state comunque svolte da lui personalmente e che comunque l'architetto avrebbe dovuto concedere uno sconto a dipendenza del fatto che si tratterebbe di una situazione simile alla ripetizione di un'opera.\nAl proposito questa Camera ha già avuto modo di decidere che per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata la diminuzione patrimoniale subita dal leso in conseguenza dell'agire del danneggiante e che, chiedendo il risarcimento del guadagno non conseguito, l'attore chiede il risarcimento del cosiddetto lucrum cessans il cui computo implica un'indagine retrospettiva riferita a un'ipotesi non realizzata a causa dell'evento dannoso. In altre parole, il danno deriva dall'impossibilità di svolgere una particolare attività lucrativa che avrebbe comportato un certo utile per la parte danneggiata. Concludendo, si è ritenuto che chi si avvale di un progetto architettonico di proprietà altrui deve un risarcimento del danno pari almeno all'onorario che l'architetto leso nel suo diritto d'autore avrebbe potuto chiedere per il lavoro da lui svolto (Rep 1997, n. 38). Comunque chi chiede un risarcimento danni, in conformità con l'art. 41 CO deve provarne i presupposti sostanziali, mentre per il calcolo del pregiudizio, in assenza di dati certi, il giudice potrà far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, prendendo in considerazione il normale andamento delle cose e le misure prese dal leso (Barrelet/ Egloff, art. 62 LDA, n. 13; Troller, op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1043).\n13. In concreto, la costruzione considerata per il computo dell'onorario preteso dall'attore è quella realizzata dal convenuto il cui costo può senz'altro corrispondere all'importo di liquidazione, pari a fr. 850'900.-, come risulta dalla dichiarazione del convenuto 29 settembre 1992 all'intenzione dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (cfr. edizione documenti chiesti dall'attore alla controparte) che contempla il dettaglio dei costi dell'opera, escluso qualsiasi onorario d'ingegnere o d'architetto (Esecuzione personale del sottoscritto), dichiarazione alla quale, a conferma della sua validità, si presume essere state allegate tutte le fatture e liquidazioni finali, così come richiesto dal testo del formulario. Il conteggio appare inoltre comprensivo dei costi della sistemazione esterna, inglobati nella posta \"capomastro\". L'importo della liquidazione non è contestato, così che dev'essere anzitutto disattesa la base di computo adottata dal perito giudiziario che, ammettendo di non essersi riferito a nessun giustificativo concreto, è giunto a un costo complessivo superiore, basandosi sulla sola cubatura dell'edificio (perizia, risposta 7)."}