{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1994-9_2003-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59284&nX40_KEY=4927984&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e92a88bed12cd72629deb0e60973ab2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:13:03", "Checksum": "fd2fbd0947b609489552b837c6128430", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Ne consegue che alla fattispecie si applica l'art. 7 cpv. 3 LDA secondo cui, in caso di violazione di un diritto d'autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti. Ciò non significa -già letteralmente- che i coautori debbano difendersi congiuntamente e agire processualmente (com'è pure stato sostenuto) nella forma del litisconsorzio necessario; anzi, scopo della norma è anzitutto proprio quello di offrire la possibilità di procedere in giudizio a ogni coautore singolarmente (von Büren, Der Urheber, in SIWR, vol. II/1, pag. 141; Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 7 LDA, n. 11). Unica limitazione a questa facoltà è quella che l'eventuale vittoria di una vertenza deve andare a beneficio congiuntamente di tutti i coautori, e ciò in particolare quando i coautori dell'attore avessero rinunciato esplicitamente a procedere in giustizia: infatti, anche in questo caso, il procedente non può che far valere una pretesa comune dal momento che titolari del diritto sostanziale sono tutti i coautori (von Büren, op. cit., ibidem). In concreto, entrambe le parti avevano interpellato __________, unico erede del defunto arch. __________, il quale era stato informato dell'esistenza della vertenza ed era pure stato invitato a parteciparvi. La circostanza del suo disinteresse per la causa (penale come civile) -come detto- non esclude tuttavia la successione __________ dall'eventuale beneficio in caso di vittoria dell'attore, dal momento che la rinuncia alla causa non equivale alla rinuncia alla titolarità sul diritto d'autore; rinuncia in sé possibile (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, n. 2), ma che, da un lato, nessuno in concreto nemmeno sostiene essere avvenuta e che, d'altro lato, nessun atto istruttorio accerta.\nSe ne può così concludere che la petizione -presentata dal solo arch. __________ - è ricevibile ed è corretto che la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro sia formulata in favore sia dell'attore, sia del signor __________, erede del defunto arch. __________, dal momento che i diritti d'autore vengono trasmessi anche per successione (art. 16 cpv. 1 LDA). Deceduto nel frattempo __________, sono subentrati nei suoi diritti gli eredi indicati nel certificato ereditario prodotto all'incarto (doc. _), dal momento che i diritti d'autore si estinguono solo dopo settant'anni dalla morte dell'ultimo coautore (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 420, n. 1381). Non muta questa situazione il petitum di causa, così come formulato dall'attore in sede di conclusioni, che dev'essere inteso nel senso corretto e completo, esposto negli allegati preliminari.\n8. Secondo l'art. 112 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale. Ciò significa che -dati i presupposti menzionati- un determinato complesso fattuale, già accertato dal giudice penale, non ha più ragione di essere provato nella sede civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 112 CPC, m. 6) dove il giudice deve valutare in modo autonomo la stessa fattispecie dal profilo del diritto sostanziale civile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Il dibattito sorto in causa sulla validità e sui limiti della norma menzionata nella presente vertenza non rappresenta tuttavia un problema reale: infatti, al di là della condanna penale inflitta al convenuto e prescindendo dal fatto che la fattispecie su cui si è fondato il Procuratore pubblico generale è quella, estremamente concisa, esposta nel decreto d'accusa 13 dicembre 1993, non può essere contestato quanto segue: che il presente processo civile ha comportato l'accertamento autonomo degli stessi fatti considerati dall'autorità penale, che comunque tutto l'incarto penale è stato richiamato ai fini di questo giudizio e che quegli atti istruttori -se del caso- sono stati contestati dal convenuto anche in questa sede. In altre parole, parte attrice non chiede un giudizio di merito al giudice civile, semplicemente fondandosi sulla condanna penale del convenuto e sulla fattispecie che ne sta alla base, ma -anche a dipendenza delle puntuali contestazioni di controparte- propone l'accertamento di tutti i presupposti (di fatto e di diritto) intesi all'applicabilità delle norme su cui fonda le domande di causa."}