{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1994-9_2003-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59284&nX40_KEY=4927984&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e92a88bed12cd72629deb0e60973ab2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:13:03", "Checksum": "fd2fbd0947b609489552b837c6128430", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Contestata in causa la questione, dev'essere affermato che alla presente vertenza si applica la vigente LDA (del 9 ottobre 1992) e non la precedente legislazione: infatti, l'art. 80 delle norme transitorie indica che questa legge è applicabile anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi, nonché ad emissioni, creati prima della sua entrata in vigore. E' pertanto indifferente che l'opera di cui in concreto è chiesta la protezione, ossia la casa __________, sia stata ideata e realizzata prima del 1° luglio 1993.\n6. L'art. 7 cpv. 1 LDA prevede il diritto d'autore comune di più persone, purché abbiano concorso in qualità di autori alla creazione dell'opera, ossia nell'ambito di una collaborazione creativa: essa non è data se uno dei collaboratori si è limitato a eseguire le istruzioni dell'altro (Barrelet/ Egloff, Le nouveau droit d'auteur, ed. 2, art. 7 LDA, n. 1 e n. 4; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, ed. 3, N. 111) o se uno di loro non ha partecipato concretamente alla determinazione definitiva dell'opera o alla sua realizzazione (Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. 1, ed. 2, pag. 565). Al proposito è irrilevante la questione di sapere se i diversi apporti possano essere fra loro disgiunti (Barrelet/ Egloff, op. cit., ibidem, n. 6), o se il contributo del coautore concerna la forma o il contenuto dell'opera (Troller, op. cit., ibidem).\nNel caso concreto, contrariamente a quanto sostiene e ribadisce il convenuto, l'arch. __________ e l'arch. __________ devono essere considerati coautori dell'opera in esame. Infatti, a prescindere dalla circostanza (pacifica) che entrambi hanno sottoscritto i piani della casa __________ e a prescindere anche dalla innegabile notorietà personale dell'arch. __________, le risultanze istruttorie convergono su questo accertamento, dovendo riconoscere una partecipazione concreta di entrambi nella fase creativa dell'opera. Il teste __________, proprio in relazione alla progettazione della sua casa, afferma che gli architetti __________ e __________ stavano fra loro in un rapporto di amicizia senza relazione gerarchica o di subordinazione e che avevano affiatamento nella progettazione, nel senso che si muovevano nella stessa direzione; egli aveva così discusso il progetto con entrambi gli architetti (miei interlocutori … sono stati sia l'arch. __________ che l'arch. __________), i quali hanno poi seguito la costruzione almeno con pari impegno (verbali IG, pag. 12 e 13; teste __________). Ma (sempre con riferimento all'opera in questione) anche il teste __________ ricorda come gli architetti abbiano lavorato in comune sui progetti della casa __________; infine __________, che fu architetto praticante nello studio __________ e __________, conferma tale effettiva collaborazione (verbali IG, pag. 25 e 26). D'altra parte, questa impostazione del lavoro di progettazione era quella usuale fra i due colleghi, come affermano i testi __________ (La progettazione nello studio __________ avveniva in comune. Sulla base dello schizzo dell'uno o dell'altro, schizzo che veniva poi discusso in comune da entrambi i titolari, veniva poi preparato il progetto definitivo. Se c'erano dei cambiamenti da effettuare nel progetto non era uno solo a decidere, ma entrambi dopo una discussione: verbali IG, pag. 20 e teste __________), __________ (verbali IG, pag. 25) e __________, committente dello studio __________ per la propria casa d'abitazione (Posso dire che per me i progettisti della mia casa erano sia l'arch. __________ che l'arch. __________. Ritengo che questa collaborazione era positiva dal punto di vista creativo …: verbali IG, pag. 17).\nIrrilevante è poi la circostanza che il cosiddetto \"stile __________ \" -che distinguerebbe casa __________ - sia stato creato solo da questi e non anche dall'attore, già perché sono le caratteristiche di una determinata opera e non uno stile a poter essere protetti dal diritto d'autore (Cherpillod/ Dessemontet, Les droits d'auteur, in Das Architektenrecht (Gauch/ Tercier), ed. 3, pag. 408, n. 1337). E nemmeno può concorrere a determinare il concreto ruolo di coautore dell'attore lo sforzo di controparte di qualificare artisticamente determinati architetti, rispetto ad altri (in particolare l'arch. __________ rispetto all'arch. __________), e ciò sulla base di elementi di giudizio di carattere generale, non solo valutati secondo criteri soggettivi, ma che non hanno relazione diretta con la fattispecie in esame."}