{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1994-9_2003-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59284&nX40_KEY=4927984&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e92a88bed12cd72629deb0e60973ab2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:13:03", "Checksum": "fd2fbd0947b609489552b837c6128430", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 10.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa ed Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa in materia di diritti d'autore e di concorrenza sleale, promossa con petizione 24 ottobre 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna dell'ing. __________ a versare all'attore e agli eredi dell'arch. __________, la somma (ridotta in sede di conclusioni) di fr. 208'000.- oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, rispettivamente di indennizzo del torto morale;\ndomande cui il convenuto si è opposto, postulando la reiezione della petizione e, subordinatamente (così come indicato con le conclusioni) il suo accoglimento limitatamente a fr. 14'100.-;\ncompiuta l'istruttoria e tenutosi il dibattimento finale in data 12 settembre 2002;\nletti gli atti e i documenti dell'incarto;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. L'attore è stato collaboratore dell'arch. __________ dal 1969 al 1978, gestendo con lui uno studio d'architettura a __________ sotto la ragione sociale __________ SA. Tra il 1974 e il 1975, per il signor __________ i due architetti hanno progettato una casa unifamiliare, realizzata sul mappale n. __________ RF di __________. Nel corso del 1988 il convenuto si è interessato all'acquisto dell'immobile che il proprietario era intenzionato a vendere; nell'ambito di queste trattative, oltre ad aver accesso alla casa, egli ha avuto a disposizione i progetti sulla base dei quali era stata effettuata la costruzione. Venuto meno il consenso per la compravendita della casa (acquistata poi da una terza persona), l'ing. __________ ha proceduto -tra il 1989 e il 1990- alla costruzione di una propria abitazione, sempre a __________, nella zona alta del borgo.\nLa presente vertenza è sorta dalla reazione dell'attore nell'aver constatato che la casa del convenuto era del tutto simile a quella da lui progettata per __________ (nel seguito: casa __________), tanto da indurlo alla convinzione che si trattasse di una copia. Il 29 gennaio 1991 egli ha così sporto querela penale nei confronti della controparte, invocando le norme sui diritti d'autore; a conclusione dell'inchiesta, il Procuratore pubblico generale ha emanato a carico dell'ing. __________ un decreto d'accusa con cui l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, riconoscendolo colpevole di violazione della LDA per avere intenzionalmente riprodotto per costruire la propria casa d'abitazione sulla particella __________ RF di __________ i progetti allestiti dallo studio di architettura __________ per la costruzione della villa del sig. __________, in __________ che aveva avuto l'occasione di detenere nel 1988 allorquando si era interessato per l'acquisto della villa stessa (inc. MP, atto 48). Il decreto d'accusa 13 dicembre 1993 è cresciuto in giudicato dopo il ritiro dell'opposizione formulata in un primo tempo dall'accusato.\n2. Con gli allegati di causa l'attore -oltre a invocare le norme contro la concorrenza sleale- sostiene la lesione del proprio diritto come coautore dell'opera, considerando che l'ing. __________ si è appropriato senza autorizzazione delle caratteristiche artistiche che distinguono casa __________, realizzandole nella propria costruzione. In particolare egli si riferisce a una perizia privata allestita dall'arch. __________ e prodotta nella causa penale, dove tra l'altro si legge che, paragonando le due costruzioni si può affermare non solo che la prima (ex __________) è servita da modello alla seconda (__________), ma che la seconda è una riproduzione che ricopia in modo evidente gli elementi architettonici della prima (inc. MP, atto 46, risposta 6). Quanto al credito posto a giudizio, l'arch. __________ ha individuato il danno da risarcire nel proprio mancato onorario per l'esecuzione di una costruzione come la casa del convenuto, ossia -secondo la perizia giudiziaria eseguita dall'arch. __________ - fr. 158'000.-. A questo importo l'attore somma le spese legali da lui sopportate nella causa penale, ossia fr. 20'000.- e fr. 30'000.- quale indennità per torto morale.\n3. Il convenuto contesta le richieste dell'attore anzitutto sulla base di diverse eccezioni anche d'ordine di cui si dirà nel seguito. Nel merito contesta di aver violato i diritti d'autore a torto vantati da controparte, criticando in particolare la perizia __________ e affermando che, se secondo l'attore la sua casa costituirebbe una volgare imitazione di casa __________, non vi sarebbe luogo per un plagio. Nega che vi sia qualsiasi affinità relativamente all'interno delle due costruzioni, mentre afferma, almeno nelle conclusioni, che l'unica creazione architettonica attribuibile all'attore che potrebbe entrare in linea di conto sarebbe l'assemblaggio di elementi architettonici dello \"stile __________ \". Si oppone inoltre al calcolo del credito operato dall'arch. __________, relativamente a tutte le poste della petizione. Per contro, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata in un primo tempo, è stata ritirata (duplica, pag. 4).\n4. Questa Camera è competente, come istanza unica cantonale, a giudicare cause in materia di diritti d'autore in virtù dell'art. 2 lett. b) del Regolamento sulla competenza della Camere civili del Tribunale d'appello e dell'art. 64 cpv. 3 LDA che impone ai Cantoni di designare un unico tribunale competente a dirimere, per tutto il loro territorio, la vertenze civili fondate su quella legge. In materia di concorrenza sleale la competenza è data dall'art. 418e cpv. 4 CPC."}