{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-127_1998-05-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17316&nX40_KEY=4933375&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0e7e8d2fccc6752bda451e5735a90798"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:57:09", "Checksum": "74eed03a87201f70a2b6e378fa0cc12a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’ipotesi di un risarcimento danni da contratto è disciplinata – come si è visto – dall’art. 113 LDIP. Se non che, nessun elemento suffraga l’eventualità che il luogo di adempimento del possibile mandato fosse Lugano. Quanto alle azioni derivanti da indebito arricchimento, l’art. 127 LDIP dichiara competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto. Nel caso in esame tuttavia il convenuto non risulta adempiere alcuna di queste ultime condizioni, di modo che il foro di Lugano cade già per tale motivo. Rimane l’eventualità che a Lugano siano stati perpetrati o abbiano avuto effetto atti illeciti (art. 129 LDIP), come ha ritenuto il Pretore con riferimento a ordini che il convenuto avrebbe impartito all’amministrazione e alle banche, alla prospettata elusioni di contratti successori, all’inosservanza del blocco cautelare, all’inadempimento dell’obbligo di amministrazione e di rendiconto.\nL’attore precisa nelle osservazioni all’appello (pag. 25, punto 12ba) che il danno si riconduce – tra l’altro – a indebiti prelevamenti del convenuto dai conti bancari di Lugano, alla dilapidazione di beni rientranti nel compendio ereditario e alla violazione di patti successori. La domanda di risarcimento si fonda pertanto, in tutto o in parte, su atti illeciti che il convenuto avrebbe compiuto a Lugano. È vero che dall’inventario della successione risulta, a Lugano, solo una piccola parte dei beni e che per il resto gli attivi dell’eredità si trovavano fuori Cantone o all’estero. La questione di sapere però se il convenuto abbia veramente compiuto atti illeciti a Lugano o con effetto a Lugano è una questione di merito, che incomberà all’attore dimostrare. La competenza per territorio può ritenersi data nella misura in cui l’attore lamenta atti illeciti. Su questo punto l’appello si rivela pertanto infondato.\nII. Sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva\n8. In seguito all’appello il Pretore ha corretto il dispositivo n. 2 del decreto impugnato, modificando le richieste di giudizio n. 5.1, 6.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 al fine di togliere – in accoglimento dell’eccezione di carente legittimazione passiva – ogni ingiunzione a terzi non convenuti in lite. Contro la versione definitiva del decreto l’attore non è insorto. L’appellante dichiara parzialmente evaso il suo ricorso, ma rimprovera al Pretore di non avere adeguatamente emendato le richieste n. 6.2, 8, 8.2 e 8.3. L’attore non si oppone alla prospettata modifica delle richieste n. 6.2 e 8, ma avversa il cambiamento delle richieste n. 8.2 e 8.3. In tale misura la contestazione sussiste. Non è vero in ogni modo che – come pretende l’attore – le modifiche prospettate dovessero essere chieste al Pretore in via di interpretazione (osservazioni all’appello, pag. 4 punti 4ac e 4e). Il dispositivo originario non era infatti né ambiguo né oscuro, di modo che non vi era spazio per interpretazione di sorta (art. 333 CPC). Nella misura in cui il Pretore ha spontaneamente rettificato il suo decreto, l’esemplare corretto del giudizio notificato alle parti costituisce una decisione finale a norma dell’art. 339 CPC. L’appello è pertanto ricevibile.\n9. Che con una decisione giudiziaria non possano essere impartiti ordini o constatati obblighi di persone non convenute in giudizio, non succedute nel processo, non chiamate in causa e nemmeno oggetto di una domanda di edizione (ovvero che non possano essere colpiti terzi cui non è stata offerta la possibilità di esprimersi) appare palese e non è seriamente contestato nemmeno dall’attore. Le modifiche apportate dal Pretore alle richieste di giudizio avevano precisamente lo scopo di limitare le domande dell’attore alla persona del convenuto, esclusi i terzi. Per quanto attiene alle richieste di giudizio n. 6.2 e 8, si tratta di semplici modifiche grammaticali (cui l’attore non si oppone), intese a sostituire “in loro possesso” con “in suo possesso” (8ª riga del dispositivo n. 6.2), rispettivamente “gli importi loro pervenuti” con “gli importi a lui pervenuti” (8ª riga del dispositivo n. 8). In proposito non vi è contenzioso. Rimangono da esaminare i dispositivi n. 8.2 e 8.3.\n10. Nella richiesta di giudizio n. 8.2 l’attore insta perché sia fatto ordine “al __________. __________ __________ di trasferire rispettivamente senza onere né controprestazione l’immatricolazione, la proprietà e il possesso di tutti i natanti intestati al __________. __________ o società da lui controllate [segue la descrizione di due panfili da diporto]”. L’appellante sollecita a ragione l’eliminazione delle parole “o società da lui controllate”. Intanto di tali società tutto si ignora, di modo che non è dato a divedere se e come il convenuto ottemperi poi all’ingiuzione. Inoltre le “società da lui controllate” non sono in alcun modo coinvolte nel processo, né possono esprimersi o tanto meno difendersi. Al riguardo l’appello è pertanto fondato, nel senso che la citata locuzione va tolta dalla richiesta di giudizio."}