{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-127_1998-05-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17316&nX40_KEY=4933375&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0e7e8d2fccc6752bda451e5735a90798"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:57:09", "Checksum": "74eed03a87201f70a2b6e378fa0cc12a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1995.127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano, 14 luglio 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d’appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nRomanzini, vicecancelliere |\nsedente per statuire nella causa n. ______ (nullità di disposizioni a causa di morte, riduzione di disposizioni fra vivi, rendiconto, restituzione e risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 14 settembre 1990 da\n|\n|\n__________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________. __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),\n|\ngiudicando ora sul decreto del 17 agosto 1994 con cui il Pretore ha statuito sulle eccezioni di incompetenza per territorio e di carente legittimazione passiva;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 19 settembre 1994 presentato dal __________. __________ __________ contro il decreto emesso il 17 agosto 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. __________, cittadino germanico domiciliato ad __________, è unico erede legittimo di __________ __________ __________ __________ nata __________ -__________, cittadina svizzera attinente di __________ con ultimo domicilio a __________ (doc. AM 6, AM 7), deceduta a __________ (__________) il 15 settembre 1989. Suo marito, __________, e il primogenito __________ le sono premorti il __________ 1985 (doc. AM 2, AM 5), rispettivamente il __________ 1967 (doc. AM 3, AM 5).\nB. __________, che disponeva di un ingente patrimonio in Svizzera e all’estero, ha lasciato testamenti pubblici e olografi, codicilli, contratti successori e divisori con il coniuge e i figli o con il solo figlio superstite. Con testamento pubblico del 30 maggio 1986 (doc. P, pag. 2), in particolare, essa ha istituito suo erede insieme con il figlio __________– per la metà, subordinatamente per la parte disponibile – __________ __________, cittadino germanico nato nel 1951, conosciuto su una nave da crociera all’inizio del 1984. Divenuto suo ______ e accompagnatore personale, questi avrebbe ricevuto da __________ __________ beni e denaro a vari titoli. In un codicillo olografo (Nachtrag) del 31 luglio 1986 __________ __________ ha precisato quali beni sarebbero spettati al figlio __________ e quali a __________ __________. Con un’aggiunta del 10 febbraio 1988 (Zusatz zum Testament: doc. T, pag. 3), poi, essa ha ridotto il figlio alla porzione legittima e ha dichiarato di lasciare l’intera sua quota disponibile “come legato” a __________ __________, designato suo esecutore testamentario; l’intera successione è stata sottoposta al diritto svizzero. A __________ __________ la testatrice ha conferito, il giorno stesso, procura generale valida anche post mortem (doc. U).\nC. Il 23 settembre 1989 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il beneficio d’inven-tario (art. 580 CC; inc. n. __________). Con istanze cautelari dell’ 11 ottobre 1989 (inc. n. __________), 24 ottobre 1989 e 14 settembre 1990 (inc. n. __________) egli ha postulato inoltre – fra altre misure provvisionali – il blocco di ogni disposizione sui beni dell’eredità e su quelli devoluti a __________ __________, la sospensione della procura generale 10 febbraio 1988 e della nota designazione di esecutore testamentario, come pure l’ammini-strazione giudiziale di tutto il compendio ereditario. Statuendo il 26 ottobre 1989 senza contraddittorio, il Pretore ha decretato il blocco di ogni disposizione sui beni dell’eredità, ha inibito l’efficacia della procura generale e ha sospeso la designazione di esecutore testamentario. Il blocco di ogni disposizione sull’eredità è stato confermato il 2 novembre 1990, durante la fase istruttoria. La discussione finale sull’assetto cautelare ha avuto luogo il 14 dicembre 1990."}