L’ulteriore argomentazione dell’attore, secondo la quale la rettifica postulata comporterebbe per il fondo di proprietà dei convenuti, di 14000 m2, una modifica di soli 6 o 7 m2 , è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, dovendosi unicamente risolvere il quesito di sapere se vi è stato un errore nella definizione dei confini in occasione della misurazione catastale ufficiale. Infine l’attore osserva che il confine litigioso più non seguirebbe la delimitazione naturale del muro “__________a”. L’argomentazione non può essere seguita.