Tale precisazione però non è sufficiente a sorreggere le conclusioni dell’appellante, ritenuto che il tavolo e la scala sono comunque sulla particella n. __________ RFP di __________ e che il camino, come si è visto in precedenza, è stato costruito sin dall’inizio invadendo il terreno del vicino. L’ulteriore argomentazione dell’attore, secondo la quale la rettifica postulata comporterebbe per il fondo di proprietà dei convenuti, di 14000 m2, una modifica di soli 6 o 7 m2 , è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, dovendosi unicamente risolvere il quesito di sapere se vi è stato un errore nella definizione dei confini in occasione della misurazione catastale ufficiale.