L’opinione del perito, dalla quale del resto il giudice non si discosta se non per motivi qualificati (Cocchi/trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 4 ad art. 253 CPC), che qui non ricorrono, non è smentita dalle altre risultanze istruttorie. In particolare i testi hanno confortato la conclusione dell’esperto (teste __________, audizione del 22 gennaio 1991, pag. 3 segg.) e dalla documentazione prodotta agli atti non si giunge a risultati diversi, non potendosi scorgere differenze nelle linee di confine.