Il perito ha infatti categoricamente escluso che vi sia stato un errore di misurazione, il confine tra i fondi delle parti risultando identico nella misurazione catastale ufficiale, nel raggruppamento dei terreni e nel rilievo aereo (perizia pag. 7–10, ad 8, 10, conclusione). L’opinione del perito, dalla quale del resto il giudice non si discosta se non per motivi qualificati (Cocchi/trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 4 ad art. 253 CPC), che qui non ricorrono, non è smentita dalle altre risultanze istruttorie.