1 CPC stabilisce che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. L’attore con la petizione ha chiesto, in sostanza, che il confine tra il proprio fondo n. __________ RFP __________ e quello dei convenuti, n. __________RFP dello stesso Comune, sia rettificato, con la conseguenza che la sua particella risulterebbe ingrandita di 6–7 m2. Il valore di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG non è verosimilmente raggiunto, nulla confortando la tesi che, ove l’azione fosse accolta, il fondo dell’attore si rivaluterebbe – o quello dei convenuti si deprezzerebbe – di almeno fr. 8’000.– (art. 9 cpv. 3 CPC per analogia).