La convenuta ha comunicato di aver donato l’immobile oggetto della vertenza, particella n. __________ RFP di __________, ai nipoti __________ e __________, disposti a subentrare in lite (verbale 12 giugno 1990, pag. 2). F. Conclusa l’istruttoria, il 30 settembre 1992 sono state prodotte le conclusioni dei convenuti e il 23 ottobre 1992 quelle dell’attore, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, rinunciando peraltro a partecipare al dibattimento finale. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1’500.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.