{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-126_1996-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17315&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e892907f28bafb9334fbfa59a3a7db1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:39", "Checksum": "4ecafb208921f7149caff83f7ff482f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. L’appellante censura tale conclusione, ribadendo con il gravame l’esistenza di un errore nel tracciato del confine tra i fondi citati. Egli ravvisa in primo luogo l’esistenza di un errore di misurazione nel fatto che la particella n. __________ (doc. C) avrebbe una dimensione superiore rispetto alla n. __________RT e sarebbe di forma diversa rispetto a quella risultante dal rilievo aereo __________/4 del 9 maggio 1974 (fascicolo “ispezioni”).\na) Le differenze esistenti fra le particelle n. __________RT e n. __________RFP risultano pacificamente dall’istruttoria. Come si evince dai documenti prodotti e dalla perizia giudiziaria, il fondo n. __________RT ha un’estensione di 39 m2, corrispondente al sedime del rustico acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore a __________ __________ __________. A detta superficie sono stati aggiunti 151 m2, 80 dei quali venduti dall’amministrazione patriziale e i rimanenti 71 m2 provenienti dall’area patriziale, senza che sia stato possibile trovare alcun titolo giuridico per tale cessione (perizia pag. 5 segg. ad 7, testi __________ e __________, fascicolo richiami, interrogatorio formale dell’attore ad 3). Quanto al citato rilievo aereo, esso fa stato di una superficie superiore rispetto a quella derivante dal raggruppamento terreni (pag. 5, 6), e ciò verosimilmente perché, come osservato dal teste __________ (verbale di audizione testimoniale del 16 aprile 1991, pag. 2), impiegato presso lo Studio di ingegneria __________, incaricato della misurazione catastale per il Comune di __________, in occasione dei rilievi aerei fotogrammetrici è stata rilevata anche la situazione esistente sul terreno, frutto di accordi intercorsi tra le parti nel periodo precedente la misurazione catastale e risultante anche dalla terminazione in loco (perizia pag. 8 ad 8). Tale aspetto è comunque irrilevante ai fini dell’esito della vertenza.\nb) La questione decisiva è infatti quella di sapere se le particelle n. __________RT e n. __________, nonostante abbiano dimensioni diverse, prevedano anche un tracciato del confine differente verso il fondo dei convenuti. Ora, ciò non risulta in alcun modo dagli atti. Il perito ha infatti categoricamente escluso che vi sia stato un errore di misurazione, il confine tra i fondi delle parti risultando identico nella misurazione catastale ufficiale, nel raggruppamento dei terreni e nel rilievo aereo (perizia pag. 7–10, ad 8, 10, conclusione). L’opinione del perito, dalla quale del resto il giudice non si discosta se non per motivi qualificati (Cocchi/trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 4 ad art. 253 CPC), che qui non ricorrono, non è smentita dalle altre risultanze istruttorie. In particolare i testi hanno confortato la conclusione dell’esperto (teste __________, audizione del 22 gennaio 1991, pag. 3 segg.) e dalla documentazione prodotta agli atti non si giunge a risultati diversi, non potendosi scorgere differenze nelle linee di confine. Anche dal rilievo aereo fotogrammetrico risulta che il muro “__________ ”, che funge da confine tra le particelle delle parti, è posto – adesso come allora – interamente sulla particella di proprietà dei convenuti (cfr. perizia pag. 7 ad 8, delucidazione orale della perizia di data 7 settembre 1992, pag. 1). Che il muro si trovi sul fondo n. __________è del resto comprovato anche dalla terminazione esistente, effettuata già prima del rilievo aereo (cfr. fotografie n. 5 – 8 doc. 4 e n. 6 doc. 6; perizia pag. 7 ad 8). Le critiche mosse dall’appellante al contenuto della perizia giudiziaria, che non spiegherebbe le incongruenze di forma e di dimensioni, sono quindi irrilevanti, il perito essendosi pronunciato in modo preciso e chiaro sul tema determinante, ossia il tracciato del confine tra le particelle n. __________e __________RFP __________.\n6) A detta dell’attore, inoltre, la circostanza che il confine stabilito nella misurazione catastale ufficiale comporterebbe la soppressione della scala, ossia dell’unico accesso alla sua abitazione, e l’attribuzione di manufatti posti sul suo fondo alla particella dei convenuti (il camino e il tavolo esterni) dimostrerebbe che vi è stato un errore di misurazione. Tale assunto è smentito dai fatti. I convenuti non hanno mai contestato che l’attore è proprietario della scala di accesso e del tavolo in sasso situato all’esterno del rustico, e la circostanza che questi manufatti si trovino sulla particella n. __________risulta pacificamente dall’istruttoria. La documentazione fotografica prodotta agli atti (foto 1–8 doc. 4), corroborata dalle risultanze del sopralluogo eseguito il 4 luglio 1990, dimostra in modo chiaro che i termini – e pertanto il confine dei fondi – si trovano esternamente ai manufatti citati. Alla medesima conclusione giunge inoltre il perito giudiziario nel suo referto (pag. 8 ad 9). Il rudimentale camino esterno dell’attore, per contro, invade parzialmente il fondo dei convenuti, poggiando in parte sul muro “__________ ”, che come si è visto (consid. 5a) è posto interamente sulla particella n. __________. Ciò risulta sia dalla documentazione fotografica (fotografie n. 6 – 8 doc. 4), sia dalla perizia giudiziaria (perizia pag. 8 ad 9), ma non basta a dimostrare che ci si trovi in presenza di un errore nel tracciato del confine, come sostenuto dall’appellante. La costruzione del camino è avvenuta dopo l’acquisto del fondo da parte dell’attore (24 gennaio 1964), e pertanto dopo la definizione del confine di raggruppamento terreni, avvenuto il 2 aprile 1963, ripreso successivamente nella nuova misurazione catastale (perizia pag. 8 ad 9). Così stando le cose, il manufatto sconfinava sin dall’inizio nella proprietà dei convenuti, di modo che la tesi dell’errore sollevata dall’appellante è infondata."}