{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-126_1996-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17315&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e892907f28bafb9334fbfa59a3a7db1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:39", "Checksum": "4ecafb208921f7149caff83f7ff482f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1. Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Or, l’art. 9 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. L’attore con la petizione ha chiesto, in sostanza, che il confine tra il proprio fondo n. __________ RFP __________ e quello dei convenuti, n. __________RFP dello stesso Comune, sia rettificato, con la conseguenza che la sua particella risulterebbe ingrandita di 6–7 m2. Il valore di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG non è verosimilmente raggiunto, nulla confortando la tesi che, ove l’azione fosse accolta, il fondo dell’attore si rivaluterebbe – o quello dei convenuti si deprezzerebbe – di almeno fr. 8’000.– (art. 9 cpv. 3 CPC per analogia). L’unico manufatto toccato dalla vertenza risulta essere per altro il rudimentale camino esterno, come si vedrà in seguito. Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore litigioso. Dato che l’appello appare comunque sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere nondimeno – eccezionalmente – da questa esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio all’appellante.\n2. La lettera 22 novembre 1994 degli appellati, con l’annessa documentazione fotografica è proceduralmente irrita e deve pertanto essere dichiarata irricevibile, non essendo previsto un doppo scambio di scritti in appello. L’asserito fatto nuovo, consistente nel cedimento del muro è del resto ininfluente ai fini della vertenza.\n3. La convenuta __________ ha donato in corso di causa la particella n. __________RFP __________ ai nipoti __________ __________ __________ e __________ __________, che le sono subentrati in lite con l’accordo dell’attore, conformemente all’art. 110 cpv. 3 CPC.\n4. Giusta l’art. 87 della legge generale sul registro fondiario (LGRF; RL 3/114) ultimati i lavori della misurazione catastale o della messa a giorno della mappa censuaria esistente, previa autorizzazione dell’ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto, tutti i relativi documenti (piani, registri, ecc.), vengono depositati, durante il periodo di un mese, presso la municipalità, con avviso da pubblicarsi a due riprese sul Foglio ufficiale e da esporsi all’albo comunale (cpv. 1). Entro tale termine i proprietari interessati possono presentare alla municipalità gli eventuali loro reclami, corredati dai necessari documenti giustificativi, in relazione al contenuto dei piani, dei registri depositati e in genere alla misurazione catastale, esclusa ogni ulteriore contestazione della demarcazione dei confini già riconosciuta (cpv. 3). Secondo l’art. 88 LGRF, inoltre, il termine di un mese è perentorio: gli interessati che in corso di pubblicazione non presentano reclami scritti non sono più ammessi a contestare i dati contenuti nella nuova misurazione o mappa e suoi allegati (cpv. 1), fatti salvi eventuali errori di calcolo, che sono sempre rettificabili previa comunicazione alle parti interessate (cpv. 2). Infine, le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva (cpv. 3).\na) Giova premettere che il Comune di __________ ha dato avvio nel corso del 1946 alla procedura di raggruppamento terreni, protrattasi più di un decennio. Il progetto di nuovo riparto dei fondi è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 2 aprile 1963 (perizia pag. 2, 3). Il nuovo riparto (doc. 2, E) comprendeva anche la particella n. __________, corrispondente al rustico di 39 m2 acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore al Patriziato di __________ (doc. H). La nuova misurazione catastale di __________ è iniziata il 2 aprile 1976 ed è stata pubblicata presso la cancelleria del Comune per la durata di un mese a partire dal 12 novembre 1982. Contro la stessa non hanno interposto ricorso né l’attore né l’allora proprietario del fondo n. __________ (__________) e neppure il Patriziato, proprietario della particella confinante n. __________ (perizia, pag. 6 e allegati n. 4 e 5 alla perizia; interrogatorio formale 16 aprile 1991, ad 8). La nuova misurazione catastale è stata approvata con risoluzione 6 maggio 1983 dal Dipartimento cantonale dell’economia pubblica e riconosciuta il 10 agosto 1983 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (perizia pag. 5, 6). Rispetto al piano RT, la particella n. __________ (già RT __________) risulta ingrandita nella misurazione catastale ufficiale (MCU), e misura 191 m2 (contro i 39 m2 indicati nella mappa di RT); al rustico sono infatti stati annessi due ripostigli e un prato sul lato nord–est (doc. A, perizia pag. 5 e 7), in precedenza proprietà del Patriziato di __________.\nb) Come precisato dal perito, la nuova misurazione catastale è entrata in vigore con l’approvazione da parte delle autorità competenti (art. 93 LGRF, perizia pag. 6).\nc) Il Pretore ha negato che si sia verificato un errore nella definizione dei confini tra i fondi delle parti (n. __________e __________), rilevando che, se errore vi è stato, lo stesso consisterebbe nel mancato ossequio delle forme per il trapasso dell’area di 80 m2, ceduta dal Patriziato all’attore, e dell’aggiunta di altri 71 m2 di terreno patriziale, priva di ogni documentazione, in sede di misurazione catastale definitiva. Un’ulteriore richiesta di terreno da parte dell’attore sarebbe pertanto insostenibile. Oltre a ciò, da un raffronto dei piani di raggruppamento terreni (doc. E e doc. 2) e di misurazione catastale ufficiale (doc. 3, C) risulterebbe che il confine litigioso è nei due casi identico."}