{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-126_1996-02-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17315&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e892907f28bafb9334fbfa59a3a7db1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:39", "Checksum": "4ecafb208921f7149caff83f7ff482f4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.1996 11.1995.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney–Colombo,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. ____ (rettifica di confini) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione del 29 dicembre 1989 da\n|\n|\n__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________),\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),\ncui sono subentrati in lite\n__________ __________ __________, __________ e __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 26 settembre 1994 da __________ contro la sentenza emessa il 5 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Blenio;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ è proprietario della particella n. __________RFP di __________ (già RT __________– doc. A), costituita di un rustico di 39 m2 comperato il 31 gennaio 1964 da __________ __________ __________ (doc. H), un ripostiglio, due portici e un prato ceduti dal Patriziato di __________ (fascicolo “richiami”; perizia pag. 5 segg. ad 7; interrogatorio formale dell’attore ad 3). __________ __________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFP di __________ (già RT __________), donata loro dalla zia, __________, nel corso del 1990 (doc. B). I due fondi sono tra loro confinanti (doc. C, 3) e delimitati da un vecchio muro in pietra (“__________”).\nB. Nell’estate del 1989 __________ __________ __________, a quel tempo proprietaria della particella n. __________, ha iniziato la costruzione di un muro di cinta tra i due fondi. In seguito a una segnalazione di __________ __________, secondo cui il manufatto sconfinava sul suo fondo, il Municipio di __________, dopo aver constatato che __________ non aveva presentato una domanda di costruzione, le ha ingiunto la sospensione dei lavori con decisione del 22 agosto 1989 (doc. 9). Esperito un sopralluogo, l’autorità comunale ha disposto la revoca del provvedimento, rilasciando l’autorizzazione a completare l’opera e ha comunicato la decisione a __________ __________, a tutela dei suoi diritti (doc. D).\nC. Il 29 dicembre 1989 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Blenio __________ __________ __________, postulando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione del muro e, nel merito, la modifica del confine fra i fondi n. __________e __________RFP di __________ secondo i piani di raggruppamento terreni e la configurazione naturale del terreno esistente. L’attore ha sostenuto che il confine stabilito nella misurazione catastale definitiva (piano, doc. C) non corrisponderebbe alle risultanze della procedura di raggruppamento terreni (doc. 2) – anteriore alla misurazione catastale – e sarebbe frutto di un evidente errore, come dimostra il fatto che il tracciato attuale impedisce l’accesso al rustico e comporterebbe l’abbattimento di manufatti sul fondo n. __________RFPi (camino e – parzialmente – un tavolo esterno). L’attore ha quindi chiesto la rettifica dei confini, prevalendosi dell’art. 88 cpv. 3 della legge generale sul registro fondiario cantonale.\nCon decreto cautelare 3 gennaio 1990 il Pretore ha accolto senza contraddittorio la richiesta di sospensione dei lavori e ha convocato le parti all’udienza di discussione, tenutasi il 14 febbraio successivo. L’esito del procedimento non risulta dagli atti (inc. n. __________).\nD. Con risposta del 5 febbraio 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando la validità del tracciato di confine stabilito nella misurazione catastale definitiva e negando l’esistenza di un errore.\nE. Con la replica del 9 marzo 1990 e la duplica del 30 aprile 1990 le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. All’udienza preliminare, svoltasi il 12 giugno 1990, esse hanno notificato i mezzi di prova. La convenuta ha comunicato di aver donato l’immobile oggetto della vertenza, particella n. __________ RFP di __________, ai nipoti __________ e __________, disposti a subentrare in lite (verbale 12 giugno 1990, pag. 2).\nF. Conclusa l’istruttoria, il 30 settembre 1992 sono state prodotte le conclusioni dei convenuti e il 23 ottobre 1992 quelle dell’attore, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, rinunciando peraltro a partecipare al dibattimento finale. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1’500.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’200.– a titolo di ripetibili. Trattandosi di atto ufficiale, il piano esistente sarebbe presunto esatto e l’attore non avrebbe dimostrato l’esistenza di un errore, così che non vi sarebbe spazio alcuno per una rettifica di confini.\nG. Contro la citata sentenza è insorto il 26 settembre 1994 __________ __________ con un appello nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia accolta, e il confine rettificato di conseguenza.\nF. Nelle osservazioni del 24 ottobre 1994 __________ __________ e ____________________ __________ __________ propongono la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile. Con scritto del 22 novembre 1994, allestito personalmente, essi hanno comunicato alla I Camera civile che il muro di confine “ciossena” ha subìto un cedimento e hanno inoltre contestato alcune affermazioni contenute nell’appello, producendo nuova documentazione fotografica.\nConsiderando\nin diritto:"}