che gli altri rimproveri mossi al giudice non lo riguardano già per il fatto che dal 1° giugno 1994, giorno delle sua entrata in carica, questi ha unicamente diretto il dibattimento finale, per altro già indetto dal precedente Pretore, al quale l’istante non è neppure comparso; che in definitiva nella fattispecie non emergono “gravi ragioni” tali da mettere in dubbio l’imparzialità del magistrato, ragion per cui l’istanza dev’essere respinta; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv.