che in ogni caso va rilevato che se da un canto l’azione di divorzio proposta dal marito con petizione del 27 aprile 1988 è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 per il mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, d’altro canto è tuttora pendente l’azione riconvenzionale introdotta dalla moglie il 12 luglio 1988, di modo che esse, rappresentando del materiale processuale, saranno restituite all’istante, trascorsi dieci giorni da quando la sentenza è diventata esecutiva (art. 289 CPC);