4); che dalla confusa istanza 20 luglio 1994 risulta in sintesi che l’istante propone la ricusa del Pretore in carica poiché questi rifiuterebbe, in particolare, di rispondere a un suo scritto del 18 febbraio 1994 e di restituirgli 21 lettere prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988; che per quanto riguarda lo scritto del 18 febbraio 1994, il Pretore non era tenuto a darvi riscontro, essendo questo stato proposto in modo informe, in spregio di ogni regola processuale; che la restituzione delle 21 lettere accluse alla replica è stata chiesta per la prima volta dall’istante nello scritto medesimo, il 18 febbraio 1994, senza che la richiesta sia mai stata nemmeno sollecitata: