3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5a con richiami); che se da un lato non bisogna essere troppo esigenti nel valutare la prova della prevenzione, d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), l’istituto della ricusazione avendo carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid.