che l’art. 27 lett. b CPC abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano gravi ragioni, ossia fattori oggettivi che mettono in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 369); che senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid.