che a norma dell’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice ove questi sia escluso (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni” (lett. b); che il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC), la quale statuisce con decreto in camera di consiglio non impugnabile (art. 30 cpv. 3 CPC); che l’art. 27 lett.