– l’indennità per ripetibili dovuta alla convenuta sulla base di una soccombenza dell’attore pari a un terzo. Non avendo l’attore censurato la commisurazione di tale indennità nell’appello, non vi è motivo di scostarsene e di attribuirgli un importo superiore. In sede di appello la convenuta rifonderà all’attore un’equa indennità per ripetibili. Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto delle prestazioni fornite da un avvocato diligente per redigere un atto di appello senza - inutili - prolissità. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: