2) le parti si sono date atto al sopralluogo del 19 maggio 1994 che la convenuta aveva provveduto a rimuovere le altre strutture che ostruivano il diritto di passo, rispettivamente non rispettavano le distanze legali. L’appello può dunque essere accolto solo limitatamente alla domanda di demolizione del ballatoio, le altre richieste essendo divenute prive di oggetto per l’acquiescenza di fatto della convenuta.