Non è pertanto sufficiente che essa si limiti a proporre la reiezione della petizione, siffatta domanda non implicando di per sé la richiesta in attribuzione di una servitù fondiaria (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 12 ad art. 86). In assenza di una specifica azione riconvenzionale, come in concreto, il giudice non può fare capo all’art. 674 cpv. 3 CC, poiché si pronuncerebbe su un oggetto essenzialmente diverso da quanto richiesto dalle parti, in violazione dell’art. 86 CPC. La facoltà del giudice di determinarsi liberamente - senza vincolo alle richieste delle parti - fra le due soluzioni contemplate dall'art. 674 cpv. 3 in fine CC (Meier-Hayoz, op.