cit., vol. II, n. 1651). 6 a) Nel prolisso atto di appello, tuttavia, l’attore adduce - a giusta ragione - che la convenuta si è limitata a proporre la reiezione della petizione, senza formulare un’esplicita domanda riconvenzionale tendente alla concessione del diritto di sporgenza. Nella risposta di causa, le cui domande a giudizio sono state riprese nella replica, infatti, la convenuta ha sempre e solo proposto di respingere la petizione. Essa non ha formulato alcuna specifica domanda intesa alla concessione del diritto di sporgenza mediante indennità, limitandosi nelle conclusioni a offrire, nella motivazione, un’indennità di fr. 3000.- per la servitù.