Dall’insieme coerente delle testimonianze raccolte in istruttoria, è infatti emerso, come si è visto in precedenza, che il predecessore in diritto dell’attore ha reclamato in modo non equivoco solo nel gennaio 1984, ossia quando i lavori erano praticamente già terminati e il ballatoio era già utilizzato. Non può quindi essere negato, in concreto, che la convenuta fosse in buona fede, né che l’opposizione del vicino fosse tardiva, essendo stata manifestata praticamente alla fine dei lavori, quando cioè il ripristino dello stato iniziale avrebbe comportato un danno eccessivo (Steinauer, op. cit.