Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2). Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno (cpv. 3). L’art. 674 CC trova applicazione ai casi di violazione delle norme cantonali sul diritto di vicinato, segnatamente delle norme sancite dalla LAC (Meier-Hayoz, commentario bernese, n. 20 ad art. 674 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, n. 1645), come nella fattispecie.