Ne deriva che in questa sede rimane litigiosa solo la questione del ballatoio. 3. Per l’art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art. 674 CC). Quest’ultima norma stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv.