rich. IV, secondo plico di fogli). La convenuta, dopo un iniziale diniego, non ha più sostenuto che il manufatto rispettava le distanze legali, ma ha fatto valere la propria buona fede e la mancata opposizione da parte dell’allora proprietario del fondo vicino, __________ __________, per addurre di aver acquisito il diritto di mantenere l’opera. In occasione del sopralluogo del 19 maggio 1994, per contro, le parti e il primo giudice hanno constatato la rimozione degli oggetti e delle strutture di cui l’attore si era lamentato in petizione (catasta di legno, grondaia, aiuola, cavi elettrici, ecc.; cfr. act. XLIV). Ne deriva che in questa sede rimane litigiosa solo la questione del ballatoio.