Il Segretario assessore ha accolto la petizione limitatamente all’accertamento della costruzione del ballatoio in violazione delle distanze legali previste dall'art. 124 LAC e alla condanna della convenuta al versamento di un’indennità di fr. 5000.–. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che il reclamo dell'attore e del suo predecessore in diritto fosse intempestivo e che la convenuta avesse agito in buona fede. Quanto all'ammontare dell'indennità, egli ha considerato che non era sufficientemente provato un effettivo deprezzamento della proprietà dell'attore e che gli inconvenienti lamentati avevano carattere più psicologico che materiale;