{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-124_1996-06-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17313&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d0730d1ff6b5831aaff7cf6d3c2294"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:59", "Checksum": "e396aca7a4f4aa727d44845fb5d077b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. L’appellante rimprovera in primo luogo al Segretario assessore di aver ammesso a torto la buona fede della costruttrice (art. 674 cpv. 3 CC). Sostiene infatti che essa non interpellò il precedente proprietario della particella n. __________RFD __________ e che quest’ultimo reclamò presso la convenuta prima ancora dell’inizio dei lavori, quando gli furono sottoposti i disegni della prevista costruzione. Dall’istruttoria è emerso che la notifica di costruzione rilasciata dall’Ufficio tecnico comunale di __________ il 5 aprile 1983 (doc. D1) non è mai stata notificata al vicino proprietario della contigua particella n. __________RFD __________ (cfr. deposizione __________ 21 novembre 1989, act. XV). Non è dato sapere con precisione quando sia avvenuta l’edificazione del ballatoio contestato. __________ __________ ha scritto il 18 gennaio 1984 all’Ufficio tecnico comunale (deposizione __________, doc. richiamati I) e in data imprecisata, ma comunque prima del 24 marzo 1984, alla costruttrice, per chiedere la rimozione del manufatto o una congrua indennità (doc. 8, 9). Sentito come teste, __________ __________ ha precisato di aver protestato con la convenuta oralmente, situando la sua opposizione nel tardo autunno 1983 o nel periodo invernale 1983/1984, comunque dopo che i lavori erano iniziati da qualche settimana (deposizione testimoniale 18 aprile 1989, act. XIII). La sua ex moglie, __________ __________l, ha dal canto suo indicato che la costruzione del ballatoio era iniziata nell’estate 1983 e che la struttura, forse non ancora ultimata, era comunque già utilizzata nel gennaio 1984, allorquando essa si trasferì a __________. Essa ha riferito che il marito, cui era nota l’intenzione della vicina di costruire il manufatto, ha iniziato a lamentarsi nel gennaio 1984, per il rumore causato dai passi sul balcone e dalle voci dei passanti e per la perdita di luminosità della camera da letto della loro abitazione, sottostante il manufatto (audizione testimoniale 17 settembre 1991, act. XXVI). Di scarso rilievo per determinare la data di costruzione dell’opera sono invece le deposizioni __________ __________ e __________, vaghe e imprecise su questo punto e sulla reazione avuta dal vicino __________. Dalla deposizione 2 marzo 1992 della teste __________, che si è diffusa sugli accordi intercorsi fra la convenuta e __________ __________i, del tutto irrilevanti per la soluzione della vertenza, emerge comunque che la costruzione del ballatoio e della relativa scala risale al periodo compreso fra il maggio 1983 e l’autunno dello stesso anno (pag. 14, act. XXVIII). La teste ha inoltre affermato che il vicino non era contrario alla costruzione del ballatoio. Le deposizioni testimoniali concordano quindi nel situare nell’estate 1983 l’inizio dei lavori di costruzione del ballatoio e della scala, eseguiti da amici della convenuta a ritmo relativamente lento, tanto che nel gennaio 1984 non erano verosimilmente ancora ultimati (cfr. deposizioni __________ e __________ __________l). L’opposizione verbale di __________, per sua stessa ammissione (cfr. verbale di audizione pag. 3) è avvenuta dopo l’inizio dei lavori, quando egli ha constatato l’effettivo impatto dell’opera (rumori e perdita di visibilità nei locali sottostanti il ballatoio). Nel gennaio 1984, quando egli ha reclamato all’Ufficio tecnico comunale (doc. 8 incarto I richiamato) i lavori erano già in atto, come si evince dal testo della lettera. Non si può a ogni modo negare alla convenuta la buona fede, poiché essa aveva esposto al vicino la sua intenzione di edificare il ballatoio, indispensabile per collegare in modo razionale le sue proprietà, tanto che gli aveva anche sottoposto i relativi disegni (deposizione __________ __________, __________ __________). Del resto il vicino non si è opposto alla costruzione in quanto tale, ma aveva condizionato il proprio accordo a talune condizioni (deposizione __________ __________l, pag. 2). In siffatte circostanze, ben si può condividere l’opinione del primo giudice, il quale ha ritenuto in buona fede la costruttrice, che ha iniziato i lavori confidando nell’accordo, seppur condizionato, del vicino. L’appello deve pertanto essere respinto su questo punto.\n5. Né migliore sorte ha la censura relativa alla tempestività dell’opposizione presentata dal vicino __________ __________. Dall’insieme coerente delle testimonianze raccolte in istruttoria, è infatti emerso, come si è visto in precedenza, che il predecessore in diritto dell’attore ha reclamato in modo non equivoco solo nel gennaio 1984, ossia quando i lavori erano praticamente già terminati e il ballatoio era già utilizzato. Non può quindi essere negato, in concreto, che la convenuta fosse in buona fede, né che l’opposizione del vicino fosse tardiva, essendo stata manifestata praticamente alla fine dei lavori, quando cioè il ripristino dello stato iniziale avrebbe comportato un danno eccessivo (Steinauer, op. cit., vol. II, n. 1651).\n6 a) Nel prolisso atto di appello, tuttavia, l’attore adduce - a giusta ragione - che la convenuta si è limitata a proporre la reiezione della petizione, senza formulare un’esplicita domanda riconvenzionale tendente alla concessione del diritto di sporgenza. Nella risposta di causa, le cui domande a giudizio sono state riprese nella replica, infatti, la convenuta ha sempre e solo proposto di respingere la petizione. Essa non ha formulato alcuna specifica domanda intesa alla concessione del diritto di sporgenza mediante indennità, limitandosi nelle conclusioni a offrire, nella motivazione, un’indennità di fr. 3000.- per la servitù."}