{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-124_1996-06-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17313&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d0730d1ff6b5831aaff7cf6d3c2294"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:59", "Checksum": "e396aca7a4f4aa727d44845fb5d077b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. Statuendo il 16 settembre 1994 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato che il ballatoio contestato viola le norme sulle distanze e ha fatto obbligo alla convenuta di corrispondere all'attore un'indennità di fr. 5'000.–. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese nella misura di 2/3 a carico dell'attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili, e nella misura di 1/3 a carico della convenuta.\nH. L’attore è insorto con un appello del 10 ottobre 1994 nel quale postula, in riforma della sentenza impugnata, la demolizione del ballatoio, subordinatamente il riconoscimento di un'indennità di fr. 80'000.–, oltre interessi. Considerata la temerarietà dell'atteggiamento processuale della convenuta, l'appellante chiede inoltre che oneri processuali e ripetibili di prima sede siano posti integralmente a carico della controparte.\nI. Nelle osservazioni del 10 novembre 1994 l’appellata propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio contestato.\nConsiderando\nin diritto:\n1. Il Segretario assessore ha accolto la petizione limitatamente all’accertamento della costruzione del ballatoio in violazione delle distanze legali previste dall'art. 124 LAC e alla condanna della convenuta al versamento di un’indennità di fr. 5000.–. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto che il reclamo dell'attore e del suo predecessore in diritto fosse intempestivo e che la convenuta avesse agito in buona fede. Quanto all'ammontare dell'indennità, egli ha considerato che non era sufficientemente provato un effettivo deprezzamento della proprietà dell'attore e che gli inconvenienti lamentati avevano carattere più psicologico che materiale; vista poi l'importanza del manufatto per la convenuta, non si giustificava di riconoscere all'attore un importo superiore a quello appena citato.\n2. In questa sede l’appellante ripropone solo la domanda di demolizione del ballatoio e la rimozione di ogni altra struttura eretta o posata sulla particella n. __________RFD __________ in violazione delle distanze legali o del diritto di passo esistente a favore della particella n. __________ RFD __________, subordinatamente la concessione di un’indennità di almeno fr. 80’000.–.\nNon è contestato, in concreto, che il ballatoio edificato sulla particella n. __________ RFD __________o, e che serve da collegamento fra l’abitazione situata nella particella n. __________RFD __________ e i locali (atelier di lavoro) ubicati nella proprietà per piani sulla particella n. __________RFD __________, al 1° piano, violi le distanze fra edifici previste dall'art. 124 LAC a danno dello stabile proprietà dell’attore, come accertato dal primo giudice. Non è contestato nemmeno che il regolamento edilizio comunale del 1977 non conteneva norme sulle distanze, come non prevedono disposizioni in tal senso le norme di applicazione del piano regolare (doc. rich. IV, secondo plico di fogli). La convenuta, dopo un iniziale diniego, non ha più sostenuto che il manufatto rispettava le distanze legali, ma ha fatto valere la propria buona fede e la mancata opposizione da parte dell’allora proprietario del fondo vicino, __________ __________, per addurre di aver acquisito il diritto di mantenere l’opera. In occasione del sopralluogo del 19 maggio 1994, per contro, le parti e il primo giudice hanno constatato la rimozione degli oggetti e delle strutture di cui l’attore si era lamentato in petizione (catasta di legno, grondaia, aiuola, cavi elettrici, ecc.; cfr. act. XLIV). Ne deriva che in questa sede rimane litigiosa solo la questione del ballatoio.\n3. Per l’art. 685 cpv. 2 CC alle costruzioni incompatibili con il diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art. 674 CC). Quest’ultima norma stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2). Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno (cpv. 3).\nL’art. 674 CC trova applicazione ai casi di violazione delle norme cantonali sul diritto di vicinato, segnatamente delle norme sancite dalla LAC (Meier-Hayoz, commentario bernese, n. 20 ad art. 674 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, n. 1645), come nella fattispecie."}