{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-124_1996-06-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17313&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84d0730d1ff6b5831aaff7cf6d3c2294"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:59", "Checksum": "e396aca7a4f4aa727d44845fb5d077b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.1996 11.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. ______. (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione del 25 giugno 1986 da\n|\n|\n__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________),\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ -__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l'appello presentato il 10 ottobre 1994 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 16 settembre 1994 dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Nord;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ __________ è proprietario di uno stabile edificato sul fondo n. __________RFD __________, situato nel nucleo, che ha acquistato il 31 ottobre 1984 da __________ __________ (doc. rich. IV, doc. A). __________ -__________ __________ è proprietaria delle contigue particelle n. __________e __________RFD __________ e della quota di PPP n. 2 (foglio n. 1492) sul fondo base n. __________RFD, tutte acquistate il 5 maggio 1983 da __________ __________ (doc. rich. IV, doc. 1). La particella n. __________è gravata da un diritto di passo pedonale, esercitato su una scala, a favore del fondo n. __________ (documenti rich. IV). Il 5 aprile 1983, prima ancora di vendere l’immobile, __________ __________ ha notificato all'Ufficio tecnico comunale di __________ la costruzione di un ballatoio con ringhiere sulle particelle n. __________ e __________ (doc. 2, D1). __________ -__________ __________ ha proceduto nella seconda metà del 1983 alla costruzione del ballatoio, che collega le particelle n. __________ e __________ (fondo base) attraverso la particella n. __________. I lavori sono durati qualche mese. Verso l'inizio del 1984 __________ __________ ha manifestato per iscritto la sua opposizione al manufatto, sia alla proprietaria che all'Ufficio tecnico comunale (doc. 8, 9, lettere 18 gennaio e 5 marzo 1984 a Ufficio tecnico comunale di __________, doc. rich. I, 7 e 8).\nB. Lamentando una serie di inconvenienti causati dalla costruzione del ballatoio, il 25 giugno 1986 __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord __________ -__________ __________ chiedendo l’accertamento della violazione delle distanze legali del ballatoio, dell'esistenza del diritto di passo pedonale esercitato sulla scala a carico del fondo n. __________e a favore del fondo n. __________, della violazione dell'art. 684 CC a causa della privazione illecita di vista, illuminazione e privacy; egli ha inoltre instato perché fosse ordinata la demolizione del ballatoio perché fosse rimossa ogni altra struttura eretta o posata in violazione delle distanze legali o del diritto di passo o comunque abusiva; in via subordinata, l'attore ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da stabilire mediante perizia. __________ __________ sostiene, in particolare, che sia il precedente proprietario __________ __________ sia egli medesimo si sarebbero tempestivamente opposti all'edificazione del ballatoio, avvenuta in violazione delle distanze legali, così che la convenuta avrebbe costruito in malafede. Egli postula quindi la condanna di quest’ultima a demolire il noto manufatto, ad allontanare ogni oggetto posto sullo stesso (piante, tappeti, biancheria, spazzatura ecc.), a rimuovere la legna accatastata sotto la scala situata sul fondo n. __________ RFD e il cavo elettrico fissato sopra la porta d'entrata al pian terreno del proprio stabile, a spostare una grondaia e a eliminare il giardinetto a sinistra della sua porta d'entrata al piano terreno.\nC. Nella risposta del 6 ottobre 1986 __________ __________ __________ ha chiesto la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Essa ha addotto di aver costruito il ballatoio con l'accordo del vicino __________ __________, così che il suo successore in diritto non potrebbe dolersi successivamente del manufatto.\nD. Nella replica del 5 novembre 1986 e nella duplica del 29 gennaio 1987 le parti hanno ribadito le precedenti tesi e domande.\nE. All'udienza preliminare del 27 aprile 1987 le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova. Il Pretore ha sospeso la causa con ordinanza 11 aprile 1988, essendo in corso tentativi per giungere a un componimento amichevole della vertenza (art. 107 CPC), salvo poi riattivarla il 17 luglio 1989, non essendo intervenuto alcun accordo. Il 19 maggio 1994, in occasione del sopralluogo, le parti hanno dato atto di avere trovato una soluzione in merito alla grondaia, alla legna, al giardinetto e al cavo elettrico.\nF. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nelle conclusioni del 22 agosto 1994 l'attore si è sostanzialmente riconfermato nelle precedenti tesi e domande. Egli ha chiesto che sulle domande nel frattempo risolte la convenuta fosse ritenuta acquiescente, in subordine che le fosse fatto ordine di astenersi in futuro dal ristabilire la situazione anteriore, e ha poi confermato la richiesta di demolizione del ballatoio, determinando in via subordinata l'indennità dovutagli in fr. 80'000.–; infine l’attore ha chiesto che l'atteggiamento processuale della controparte fosse dichiarato temerario (art. 152 CPC). Nel proprio memoriale conclusivo del 22 agosto 1994 la convenuta ha ribadito le precedenti tesi e domande, offrendo, in via subordinata, un'indennità di fr. 3'000.–."}