Così facendo la situazione risultante dal registro fondiario sarà nuovamente conforme a quanto previsto nell’atto di costituzione della PPP e nel piano di assegnazione. 7. Dato l’esito dell’appello, la richiesta subordinata diviene priva d’oggetto. 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito dell’appello comporta una modifica dell’impugnata sentenza anche sulle spese e le ripetibili.