A norma dell’art. 61 cpv. 1 e 2 ORF le disposizioni riguardanti le richieste di iscrizione si applicano anche alla richieste di cancellazione, ritenuto che occorrerà inoltre produrre una dichiarazione scritta delle persone a cui l’iscrizione conferisce dei diritti oppure un’autorizzazione del giudice. Mancando, come in concreto, l’accordo di tutti gli interessati alla cancellazione delle menzioni contestate, entra in considerazione unicamente un’azione giudiziaria di accertamento, assai simile nei suoi effetti all’azione prevista dall'art. 975 CC (Scherrer, op. cit., pag. 202).