, pag. 204), mentre la seconda contempla la fattispecie in cui l’iscrizione a causa di una svista non corrisponde al giustificativo, di per sé ineccepibile (Scherrer, op. cit., pag. 204). b) La dottrina ammette la possibilità di cancellare le menzioni, nonostante l’assenza di una specifica norma legale in materia, mediante applicazione analogica delle norme relative all’iscrizione di menzioni e alla cancellazione di iscrizioni di diritti reali (Scherrer, op. cit., pag. 156 seg.). A norma dell’art. 61 cpv.