, pag. 191, 102 seg.). Se ne deduce che a ragione il Pretore non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 975 CC, ma non perché le iscrizioni – come da lui presupposto – fossero legittima, bensì perché il disposto risulta inapplicabile alle menzioni. Giova precisare, per completezza, che le menzioni litigiose non possono essere corrette neppure facendo capo ai rimedi previsti agli art. 976 e 977 CC. Nella prima ipotesi – infatti – il disposto costituisce un caso speciale dell’art. 975 CC (Scherrer, op. cit., pag. 204), mentre la seconda contempla la fattispecie in cui l’iscrizione a causa di una svista non corrisponde al giustificativo, di per sé ineccepibile (Scherrer, op.