Si tratta cioè di soggetti distinti tra loro e all’uno non può essere ascritto il comportamento di altri. Tale identità costituisce invero un presupposto per la realizzazione dell’ipotesi di cui si prevale la convenuta (venire contra factum proprium :DTF 106 II 323 seg. consid. 3a; Merz, Commentario bernese, art. 2 CC, n. 401 segg.). Ne discende che l’eccezione deve essere respinta senza ulteriore disamina. 6. L’ufficiale dei registri, sotto la voce “regolamento” ha menzionato sui singoli fogli delle unità PPP tutti i trapassi relativi ai diritti d’uso particolare sui posteggi.