E non è contestato, inoltre, che le alienazioni di tali diritti siano avvenute senza l’accordo degli altri comproprietari, che non sono mai stati consultati in proposito, e tantomeno ne hanno mai formalmente deciso il trapasso. Se ne deduce che i contestati trapassi dei diritti d’uso particolare sono avvenuti in palese violazione dei presupposti legali e pertanto sono nulli (art. 20 CO). Contrariamente all’assunto pretorile è irrilevante che il regolamento non costituisca un esempio di chiarezza, i presupposti per il trasferimento di diritti d’uso particolare su parti comuni essendo comunque imperativi secondo il diritto federale. Su tale punto l’appello deve quindi essere accolto.