qualora il titolare intenda nondimeno cedere il diritto conservando la propria quota di PPP, egli deve necessariamente provocare una decisione della comunione condominiale di svincolo del diritto dalla quota cui è attribuito, e di costituzione di un nuovo diritto d’uso particolare a favore dell’unità PPP del nuovo beneficiario. Diversamente – come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – si giungerebbe al paradosso di consentire a terzi estranei alla comunione dei comproprietari di acquisire siffatti diritti con l’accordo di un solo condomino, quando per costituire una servitù su parti comuni è richiesto l’assenso di tutti i comproprietari (DTF 115 II 343 consid. c).