Per il che – a suo giudizio – l’alienazione di tali diritti d’uso non presupponeva una modifica del regolamento, e il consenso degli altri condomini si rivelava superfluo. b) Il Pretore ha correttamente ritenuto – e le parti non lo contestano – che tutti i posteggi in esame (sia coperti che scoperti) costituiscono parti comuni del fondo base (art. 712 b cpv. 2 e 3 CC), di principio soggette all’uso comune di tutti i comproprietari (Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 g CC n. 39). La questione non merita pertanto ulteriore disamina (in merito alla natura di parte comune o no dei posteggi, si veda Friedrich, op. cit., pag. 53 seg.; Meier–Hayoz/Rey, op. cit., art. 712 b CC nn. 56, 66 seg.